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Assegno di maternità

INFORMAZIONI

L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei Comuni” è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha il diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L’importo dell’assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo di riferimento che per l’anno 2024 in misura piena è pari a 5 mensilità da euro 404,17 l’una per complessivi euro 2.020,85.

A CHI SI RIVOLGE

Per poter accedere alla prestazione sociale l’art. 74 del D Lgs 151/2001 specifica che:

1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.

 

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con la ricevuta di domanda di rinnovo.

E’ inoltre necessario avere un I.S.E.E. non superiore a euro 20.221,13 (per l’anno 2024) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

DOCUMENTI NECESSARI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

I documenti da presentare sono i seguenti:

- Copia documento d’identità del richiedente

- Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione I.S.E.E.

- Copia del titolo di soggiorno del richiedente (eventuale)

- Copia del decreto di adozione senza affidamento o di affidamento preadottivo

La domanda va presentata presso uno dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con il Comune di Monselice entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo e successivamente presentata all’ufficio Protocollo del Comune di Monselice.

COSTO PER IL CITTADINO

Il servizio è gratuito

Modelli

Richiesta dell'assegno di maternità

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