ACCESSO AGLI ATTI (L. 241/1990)
CHE COS'È
L'accesso agli atti del comune è disciplinato da diverse disposizioni ed articolato in molteplici forme e risponde al principio di trasparenza dell'azione amministrativa. In linea generale, in base alla L. 241/1990, ogni atto prodotto o detenuto dalla pubblica amministrazione è accessibile secondo le modalità definite dalla legge: ogni cittadino, sia come singolo che come portatore di interessi diffusi o pubblici, ha diritto di essere informato, di avere accesso, di prendere visione ed avere copia di ogni atto e procedimento promosso dalla Pubblica Amministrazione che lo riguardi direttamente o indirettamente.
Il D.Lgs. 33/2013 ("Decreto anticorruzione") così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (FOIA, Free Of Information Act) ha esteso ulteriormente tale prerogativa introducendo l'accesso civico generalizzato, che stabilisce il diritto di accesso, nei limiti di legge, di chiunque a qualsiasi atto senza obbligo di motivazione e indipendentemente dal proprio legame soggettivo con l'atto stesso.
La differenza di fondo tra le due modalità di accesso consiste nei limiti di visibilità del documento: nel caso di accesso agli atti in forza di un interesse diretto, l'accesso è completo (fatta salva la tutela dei dati sensibili di eventuali altri interessati); nel caso invece di accesso generalizzato, la visibilità può essere limitata a quei dati e informazioni la cui visione non leda il diritto alla riservatezza di altri interessati (non solo quindi ai dati sensibili ma anche ai dati personali).
In questa pagina si illustra come procedere per accedere agli atti in base ad un interesse diretto; le modalità per l'accesso generalizzato sono illustrate nell'apposita scheda (clicca qui).
Come si esercita il diritto
La normativa stabilisce che perché si possa accedere agli atti, il richiedente deve avere riguardo ad uno specifico procedimento "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata" (art. 22 lett. b). Inoltre la richiesta deve essere presentata in forma scritta (anche con strumenti telematici), deve essere motivata e circostanziata (non può essere cioè rivolta alla generalità degli atti) e deve indicare chiaramente il titolo del richiedente ad avere accesso ad un determinato documento (fatta eccezione per i documenti di natura pubblica). L'accesso agli atti deve comunque tenere in considerazione il principio della tutela della riservatezza di altri eventuali interessati dal procedimento.
Il D.P.R. 184/06, modificando la Legge 241/90, ha stabilito che qualora il procedimento coinvolge più soggetti immediatamente identificabili, questi ultimi devono essere informati dal Comune che è in corso una richiesta di accesso ad atti che li riguardano. Il controinteressato ha facoltà di opporsi entro 10 giorni dalla ricevuta della comunicazione di accesso: nell'eventualità, il Comune procederà ad una valutazione su quale interesse sia preponderante (se cioè il diritto all'accesso oppure la necessità di tutela giuridica rivendicata dal controinteressato). il termine di 10 gironi non interrompe la durata del procedimento.
Sono comunque disponibili per l'immediata consultazione:
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tutti gli atti pubblicati all'Albo Pretorio;
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gli atti e i documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
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i Regolamenti.
L'accesso agli atti è gratuito.
A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI
Settore Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0429 786.946 e-mail urp@comune.monselice.padova.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 16.00 alle 18.00.
A CHI FA CAPO IL PROCEDIMENTO
Responsabili del procedimento - Dirigenti/P.O. di ogni Area:
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Affari Generali: Dr. Maurizio Montin - 0429 786.946 urp@comune.monselice.padova.it
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Economico Finanziaria: Dr. Roberto Volpi - 0429 786.948 servizifinanziari@comune.monselice.padova.it
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Servizi alla Persona: Dr.ssa Barbara Biagini - 0429 786.910 servizisociali@comune.monselice.padova.it
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Servizi tecnici: Arch. Giuliano Sinigaglia - 0429 786.938 ufficiotecnico@comune.monselice.padova.it
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Polizia Locale: Comm.rio Mario Carrai - 0429 74760 poliziamunicipale@comune.monselice.padova.it
COSA OCCORRE
La domanda di accesso agli atti, redatta preferibilmente compilando l'apposito modulo, può essere inoltrata telematicamente tramite e-mail pec o e-mail ordinaria oppure tramite i canali tradizionali (posta o consegna al protocollo). La legge prevede che la domanda possa essere inviata all'ufficio che detiene i documenti, all'Urp o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per comodità organizzativa, è opportuno inviare le richieste:
Per PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net
Per E-mail: urp@comune.monselice.padova.it
Per posta ordinaria: Piazza San Marco, 1 - 35043 Monselice (PD)
Consegna a mano: Ufficio Protocollo del Comune di Monselice, entrata principale, corridoio a destra.
Alla domanda dovrà essere allegata una scansione del proprio documento d'identità valido.
E' necessario presentare domanda scritta adeguatamente motivata e in cui sia espresso in modo evidente a che titolo viene richiesto l'accesso agli atti. La domanda, che può essere inoltrata tramite l'apposito modulo o sulla base della traccia da esso fornita (purchè riporti tutte le informazioni necessarie), è in carta libera.
Nel caso in cui sia presente un controinteressato, cioè un terzo soggetto a cui la documentazione richiesta si riferisce, il richiedente deve indicarne i riferimenti (nome,cognome e indirizzo): il Comune, come illustrato sopra, ha infatti l'obbligo di comunicare a quest'ultimo che è in corso una richiesta di accesso di atti che lo riguardano. Il controinteressato ha tempo 10 giorni per presentare le proprie opposizioni.
QUANTO COSTA
La richiesta di Accesso agli Atti è gratuita, sarà applicato il solo costo delle eventuali fotocopie necessarie.
QUANTO TEMPO CI VUOLE
il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni per ragioni istruttorie (se cioè si rende necessario chiedere integrazioni o chiarimenti al richiedente). La comunicazione ai controinteressati non sospende i termini del procedimento.
il DPR 184/06 stabilisce che l'evasione della domanda può avvenire anche in via informale (senza cioè apposita comunicazione scritta e protocollata), privilegiando l'uso di strumenti informatici (posta elettronica).
NOTA BENE
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L'esercizio del diritto di accesso vale non solo per la Pubblica Amministrazione (Stato ed Enti Locali), ma anche per i soggetti di diritto privato "per la loro attività di pubblico interesse" (L. 241/90 art. 22 lett. e).
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Qualora il controinteressato si opponesse, con valide e motivate ragioni scritte, ad una richiesta che lo vede coinvolto, il Comune procede, nel rispetto della normativa vigente in materia ed eventualmente richiedendo integrazioni o convocando le parti, a valutare quale posizione sia giuridicamente prevalente, dando così seguito e conclusione al procedimento.
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Tuttavia la giurisprudenza ha stabilito in più occasioni che, nel caso in cui il diritto giuridico del richiedente sia valido e palese e non vi sia violazione della riservatezza di dati privati e/o sensibili, la comunicazione al controinteressato non è necessaria. Al contrario, nei casi di interessi giuridici di valore equivalente, prevale il principio della riservatezza.
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Ai sensi dell'art. 24, sono esclusi dall'accesso: i documenti coperti da segreto di Stato; i procedimenti tributari; gli atti relativi all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; gli atti relativi a procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale. Non sono inoltre ammesse domande generiche o preordinate al controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
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Ai sensi dell'art. 25 c. 4 della L. 241/1990, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa è da intendersi respinta.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi.
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Il Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: dr.ssa Sandra Trivellato (Segretario Generale); posta elettronica: segretariogenerale@comune.monselice.padova.it.
MODULI E DOCUMENTI
Modulo di richiesta Accesso agli atti nella colonna di destra