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Accesso Civico - Accesso Civico Generalizzato

Modulo Comune Monselice

PREMESSA
ACCESSO CIVICO (D. LGS. 33/2013)
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D. LGS. 97/2016)

 

 

 

PREMESSA
Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (cosiddetto Foia - Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all'accesso civico generalizzato, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013.

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del ministero dell’Interno. Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza indicare particolari motivazioni.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
 

La trasparenza dell'azione amministrativa si articola così in tre livelli:

  • l'Accesso agli atti ex L. 241/1990 secondo cui il cittadino ha diritto ad essere informato e ad avere accesso agli atti che lo riguardano o lo interessano direttamente o indirettamente;

  • l'Accesso civico introdotto dal D.Lgs. 33/2013 secondo cui il cittadino ha diritto di richiedere la pubblicazione degli atti che le amministrazioni devono per legge rendere pubblici nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale;

  • l'Accesso civico generalizzato, che estende l'accesso civico alla generalità dei documenti amministrativi.

 

 

 

 

 

ACCESSO CIVICO (D. LGS. 33/2013)
CHE COS'È
L’Accesso civico è disciplinato dal D.Lgs. 33/2013 (“Decreto Anticorruzione”) ed è la facoltà di ogni cittadino di richiedere documenti, dati o informazioni che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare. L’art.5, c. 1 del Decreto infatti recita testualmente L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso agli atti configurato dalla Legge 241 del 1990. “La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.”

Le Pubbliche Amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’art. 11 del D.Lgs. 33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno, sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”:

  1. il nominativo del Responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

  2. le modalità per l’esercizio di tale diritto, avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di accesso civico.

E’ compito del Responsabile della trasparenza, individuato all’interno di ciascuna pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico (cfr. comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013).

 

A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI
Settore Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0429 786.946 e-mail urp@comune.monselice.padova.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 16.00 alle 18.00.

 

A CHI FA CAPO IL PROCEDIMENTO
Responsabili del procedimento - Dirigenti/P.O. di ogni Area:

 

COSA OCCORRE
La domanda di accesso civico, redatta preferibilmente compilando l'apposito modulo, può essere inoltrata telematicamente tramite e-mail pec o e-mail ordinaria oppure tramite i canali tradizionali (posta o consegna al protocollo). La legge prevede che la domanda possa essere inviata all'ufficio che detiene i documenti, all'Urp o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per comodità organizzativa, è opportuno inviare le richieste:
Per PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net
Per E-mail: urp@comune.monselice.padova.it
Per posta ordinaria: Piazza San Marco, 1 - 35043 Monselice (PD)
Consegna a mano: Ufficio Protocollo del Comune di Monselice, entrata principale, corridoio a destra.

Alla domanda dovrà essere allegata una scansione del proprio documento d'identità valido.

 

QUANTO COSTA
Come espressamente previsto dalla legge, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
 

QUANTO TEMPO CI VUOLE
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi competenti, procede alla pubblicazione nel sito del documento, del dato e/o dell'informazione richiesti e li trasmettono contestualmente al richiedente. Se invece il documento, il dato e/o l'informazione risultano pubblicati il Responsabile della Trasparenza indica al richiedente il collegamento ipertestuale.
 

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
L. 07.08.1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Il Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Avv. Virgilio Mecca (Segretario Generale); email segretario@comune.monselice.padova.it.
 

MODULI E DOCUMENTI
Descrizione della modulistica disponibile nella colonna di destra
Modulo Richiesta di Accesso Civico Semplice
 

 

 

 

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D. LGS. 97/2016)
CHE COS'È
Il D.Lgs. 97/2016 (il cosiddetto FOIA - Freedom Of Information Act), che ha modificato il D.Lgs. 33/2013 (Decreto Anticorruzione), ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'Accesso Civico Generalizzato, ovvero la facoltà di ogni cittadino di richiedere, senza obbligo di motivazione, la visione e la copia di qualsiasi dato, informazione o documento prodotto o detenuto dal Comune. L'art. 3 infatti recita testualmente "Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli" secondo le modalità previste dalla legge.

Mentre l'accesso agli atti regolamentato dalla L.241/90 (che resta in vigore), presuppone che il richiedente, per avere accesso a determinati documenti o procedimenti, debba avere un interesse "diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 24), l'accesso generalizzato non richiede nessun presupposto legittimante e quindi nessuna specifica motivazione: l'accesso generalizzato ha infatti lo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (...) nel rispetto della tutela di interessi giuridicamente rilevanti" (art. 5 D.Lgs. 33/2013), inscrivendosi nel contesto più ampio della massima trasparenza del rapporto tra la pubblica amministrazione e cittadini. Per questa ragione, l'accesso generalizzato è gratuito (salvo la copertura dei costi effettivamente sostenuti se si chiede la riproduzione su carta o su altro supporto materiale).

Occorre tuttavia precisare che l'accesso generalizzato è sottoposto a dei precisi limiti disciplinati dalla legge finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e privati. Nel primo caso (tutela degli interessi pubblici), sono esclusi dall'accesso gli atti inerenti a:

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico;

  • sicurezza nazionale;

  • difesa e questioni militari;

  • relazioni internazionali;

  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

  • conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;

  • svolgimento di attività ispettive.

Riguardo la tutela degli interessi privati, l'accesso è negato per quei documenti la cui diffusione può comportare un pregiudizio concreto riguardo in ordine alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Inoltre, il diritto è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato o nei casi di esclusione individuati dall'art. 24 della L. 241/1990 (a titolo di esempio, procedimenti tributari, procedimenti selettivi psicoattitudinali ecc.).

In sintesi, l'accesso civico generalizzato è negato qualora contravvenga alla regole di tutela della privacy, in particolare perciò che concerne dati sensibili (opinioni politiche, convinzioni filosofiche e morali, abitudini sessuali, stato di salute); negli altri casi, il diritto di accesso viene valutato caso per caso, anche in relazione alle eventuali opposizioni del controinteressato. In questo contesto, l'accesso può essere autorizzato con l'oscuramento dei dati la cui diffusione può arrecare un pregiudizio, anche potenziale, ad un terzo soggetto.

In definitiva, la differenza tra accesso civico generalizzato e accesso agli atti ex legge 241/1990 si riassume in questo modo: mentre gli atti a cui si accede per la tutela di un interesse giuridico (secondo la disciplina della L. 241/1990), sono interamente conoscibili nella loro completezza laddove il richiedente abbia un titolo legittimante alla visione degli atti, salvi i casi di esclusione previsti dalla legge, quelli a cui si accede tramite l'accesso generalizzato possono essere parziali laddove vi sia la necessità di tutelare un interesse giuridico, pubblico o privato, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge. Se il richiedente l'accesso civico, a cui viene negata la richiesta, ritiene comunque di avere diritto al pieno accesso (per la tutela di un proprio interesse giuridicamente rilevante), può comunque presentare domanda precisandone le motivazioni e gli interessi da tutelare in relazione ai documenti richiesti, oppure presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione, al Garante della Privacy, al TAR (vedi "note").
 

A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI
Settore Affari Generali - Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0429 786.946 e-mail urp@comune.monselice.padova.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì dalle 16.00 alle 18.00.
 

A CHI FA CAPO IL PROCEDIMENTO
Responsabili del procedimento - Dirigenti/P.O. di ogni Area:

 

COSA OCCORRE
La domanda di accesso civico generalizzato, redatta preferibilmente compilando l'apposito modulo, può essere inoltrata telematicamente tramite e-mail pec o e-mail ordinaria oppure tramite i canali tradizionali (posta o consegna al protocollo). La legge prevede che la domanda possa essere inviata all'ufficio che detiene i documenti, all'Urp o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; per comodità organizzativa, è opportuno inviare le richieste:
Per PEC: monselice.pd@cert.ip-veneto.net
Per E-mail: urp@comune.monselice.padova.it
Per posta ordinaria: Piazza San Marco, 1 - 35043 Monselice (PD)
Consegna a mano: Ufficio Protocollo del Comune di Monselice, entrata principale, corridoio a destra.
 

Alla domanda dovrà essere allegata una scansione del proprio documento d'identità valido.

E' importante che la domanda sia circostanziata e dettagliata, posta cioè in modo tale da individuare immediatamente il dato o il documento o l'informazione "con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto" (punto 4.2 delle Linee Guida dell'Autorità Anticorruzione, vedi più sotto).

Una volta ricevuta la domanda, il comune esamina la documentazione individuando eventuali controinteressati, a cui va comunicata la richiesta di accesso ad atti che li riguardano. Il controinteressato ha tempo 10 giorni per presentare eventuali opposizioni, che verranno valutate alla luce della disciplina di legge. Qualora le opposizioni venissero accolte in tutto o in parte, l'accesso può essere negato oppure limitato (tramite oscuramento e stralcio) ai dati e documenti la cui diffusione non costituisce un pregiudizio concreto ai diritti del controinteressato. La limitazione del dato può avvenire anche in uno dei casi di esclusione se la necessità di tutela riguarda solo una parte degli atti. Nel caso in cui le opposizioni venissero rifiutate, il Comune informa il controinteressato del rigetto delle sue osservazioni e procede all'evasione della richiesta di accesso non prima di 15 giorni dal ricevimento, da parte del controinteressato, della relativa comunicazione.
 

QUANTO COSTA
Come espressamente previsto dalla legge, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
 

QUANTO TEMPO CI VUOLE
La richiesta viene evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione, differibile di ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità istruttoria. Nel caso sia necessario rivolgersi al controinteressato, il termine viene sospeso per 10 giorni. Se il controinteressato si oppone all'accesso ma il Comune, a norma di legge, decide di procedere ugualmente, l'evasione della richiesta non può avvenire prima che siano trascorsi ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento da parte del controinteressato della comunicazione di rigetto delle sue deduzioni.
 

NOTA BENE

  • L'autorità anticorruzione, in linea con quanto stabilito dalla legge (c. 6 Art. 5 bis), con propria determinazione n. 1309 del 28.12.2016 ha emanato delle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusionie dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" in cui sono analizzati nel dettaglio i principi e la finalità del FOIA, oltre ai casi specifici di esclusione e ai meccanismi di tutela.

  • Restano sottoposte all'attuale disciplina, anche in termini di costi di riproduzione e diritti di segreteria, le domande presentate ex legge 241/1990 per l'accesso ai documenti amministrativi, alle pratiche edilizie e ai rapporti di incidenti stradali.

  • Come specificato dalle Linee Guida, non sono ammissibili domande generiche o meramente esplorative. Inoltre, l'amministrazione non è tenuta all'elaborazione di dati.

  • In caso di diniego totale o parziale o di inosservanza dei termini di evasione del procedimento il richiedente può chiedere entro 20 giorni il riesame della decisione al responsabile della prevenzione della corruzione o al Garante per la protezione dei dati personali (qualora il diniego si riferisca alla tutela dei dati personali). Contro le decisioni dell'amministrazione il richiedente ha comunque facoltà di presentare entro 30 giorni dalla decisione stessa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.";
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
L. 07.08.1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
 

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Il Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Avv. Virgilio Mecca (Segretario Generale); posta elettronica: segretario@comune.monselice.padova.it.
 

MODULI E DOCUMENTI
Descrizione della modulistica disponibile nella colonna di destra
Modulo 1.A: Richiesta Accesso civico generalizzato (documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni)
Modulo 1.B: Istanza Accesso civico generalizzato (documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)
 

 

Modelli

Richiesta di Accesso Civico semplice

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Modulo 1.A: Richiesta Accesso civico generalizzato (documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni)

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Modulo 1.B: Istanza Accesso civico generalizzato (documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

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Modulo 2: Richiesta di riesame da parte del richiedente

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Modulo 3: Opposizione del controinteressato

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Modulo 4: Richiesta di riesame da parte del controinteressato

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Modulo 5: Ricorso del richiedente al difensore civico

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Modulo 6: Ricorso del controinteressato al difensore civico

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