Albo presidenti di seggio
INFORMAZIONI GENERALI
Per essere designati Presidenti di seggio elettorale è necessario essere iscritti in apposito ALBO tenuto dalla Corte d'Appello e da ciascun Comune.
L'iscrizione avviene sulla base di una Domanda presentata dal soggetto, ENTRO IL MESE DI OTTOBRE di ogni anno, ed in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità)
Non possono svolgere le funzioni di presidente:
- chi ha superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell'interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
- gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
NOTE SU ALBO PRESIDENTI
L'Albo dei Presidenti, istitutito presso ogni Comune con legge 21/03/1990, n. 53 (art.1-comma 7°), è l'elenco da cui la Corte d'Appello nomina (= sceglie) i Presidenti di seggio, in occasione delle consultazioni elettorali: quindi la nomina non spetta al Comune, a differenza di quanto accade per l'Albo degli Scrutatori.
Aggiornamento Albo Presidenti:
Domanda entro Ottobre e Aggiornamento Albo rispettivamente entro Novembre (proposte di iscrizione) e Dicembre (proposte di cancellazione) di ciascun anno.
L'Albo viene poi inviato alla Corte d'Appello di Venezia, che approva le iscrizioni e le cancellazioni.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda può essere presentata con le modalità previste dall'art. 38 del Dpr 445/2000 e dall'art. 65 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale -Dlgs 85/2005) ovvero:
- presso UFFICIO ELETTORALE (Servizi Demografici) orari demografici (vedi)
- direttamente presso UFFICIO PROTOCOLLO (v. Orari ufficio protocollo)
- a mezzo posta (Raccomandata AR) all'indirizzo: COMUNE DI MONSELICE - Piazza San Marco 1- 35043 Monselice
- via mail all'indirizzo PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net (in quest'ultimo caso: la dichiarazione va sottoscritta, scansionata ed inviata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento ovvero dichiarazione su documento informatico con firma digitale.
DOMANDA DI CANCELLAZIONE: non è ammessa la cancellazione su domanda
La Corte d'Appello, con nota in data 02/11/2017, ricordava che "non è normativamente prevista la cancellazione dall'Albo su domanda: nel caso in cui un cittadino chieda la cancellazione dall'Albo verrà considerato rinunciatario e collocato in apposito campo di gestione che ne impedirà la scelta in sede di primo abbinamento automatico, in occasione delle consultazioni elettorali".
Pertanto sarebbe più corretto parlare di "sospensione": i nominativi che hanno presentato domanda di cancellazione non vengono cancellati, bensì sospesi e collocati dalla Corte in apposito campo di gestione.
Casi di cancellazione dall'Albo: è prevista la cancellazione dall'Albo, d'ufficio, in caso di decesso, emigrazione ovvero per gravi inadempienze durante le operazioni elettorali (a seguito comunicazione della Corte).
QUANDO
ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO.
DOVE
UFFICIO ELETTORALE c/o Servizi Demografici (vedi link)