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Divorzi e Separazioni

Modulo Comune Monselice

1) Separazioni e divorzi consensuali e giudiziali: TRIBUNALE

Le modalità di separazione e divorzio ormai divenute assodate, cioè quella “consensuale” (o congiunta) e quella “giudiziale” (che può essere richiesta da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo), hanno visto aggiungersi nuove forme, maggiormente semplificate, appartenenti anch’esse al caso in cui tra i coniugi ci sia una volontà di addivenire a separazione/divorzio consensuale.

La coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, come invece continua ad accadere per separazione/divorzio contenziosi, ma avrà la possibilità di scegliere tre strade:

  • presentare un ricorso congiunto al Tribunale per ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;

  • procedere alla conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni;

  • addivenire a una negoziazione assistita da avvocati.

Per quanto riguarda le modalità “classiche”, una volta addivenuti alla separazione personale debbono trascorrere 6 mesi (per la separazione consensuale) o 12 mesi (per la separazione giudiziale) dal giorno dell'udienza presidenziale perché possa iniziare la procedura di divorzio.

Il divorzio stabilisce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La pronuncia del divorzio non incide, però, sul sacramento religioso.

Con il divorzio congiunto le parti decidono di adire congiuntamente il Tribunale nella sede competente.

In caso di mancato accordo una parte, con l’assistenza di un legale, può rivolgersi al Tribunale per ottenere il divorzio (divorzio contenzioso). Il giudizio si conclude con la sentenza di divorzio, dopo la quale le parti potranno convolare a nuove nozze.

 


 


 

LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI (casi 2 e3)

2) Separazioni e divorzi davanti all'avvocato (art. 6 L. 162/2014)

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nel caso in cui si addivenga a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio oppure alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad uno o più avvocati (per ciascun coniuge).

A differenza della procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile (senza obbligo di assistenza di un legale) questa procedura è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, come pure di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Concluso l’accordo, sottoscritto dai coniugi e certificato dagli avvocati, viene trasmesso da almeno uno degli avvocati o da un suo delegato al Procuratore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza (la separazione personale) o della residenza di uno dei due coniugi (il divorzio) per chiedere il nulla osta, se non vi sono figli o se sono maggiorenni autosufficienti economicamente, oppure l’autorizzazione se vi sono figli minori, incapaci o maggiorenni non autosufficienti economicamente.

Nel primo caso, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, se non ravvisa irregolarità, comunicherà il nulla osta agli avvocati.

Nel secondo caso, invece, l’accordo concluso deve essere trasmesso entro un termine ben preciso di 10 giorni al Procuratore, il quale lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, non lo autorizza e lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

MODALITÀ DI INVIO DELLA CONVENZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE

La convenzione, una volta ricevuto il nulla osta o l’autorizzazione del Procuratore deve essere trasmessa unitamente alla copia di quest’ultimo provvedimento, da parte di almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, entro il termine tassativo di 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:

  • Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;

  • Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;

  • Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

  • L’invio della convenzione, firmata digitalmente dal legale, deve avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, unitamente a una dichiarazione di conformità all'originale cartaceo (anch’essa sottoscritta digitalmente).

In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

Il provvedimento viene trascritto e annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio Stato Civile.

VEDI MODELLO TRASMISSIONE CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA


 

3) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 162 L. 162/2014)

L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.

L'assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.

Tale modalità semplificata è possibile solo se:

  • non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);

  • l'accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.

Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni.

In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

CONDIZIONI

Possono concludere gli accordi di separazione o divorzio i coniugi che ricadano in almeno una delle seguenti condizioni:

  • siano, uno o entrambi, residenti nel Comune;

  • abbiano contratto matrimonio, civile o religioso con effetti civili, nel Comune;

  • (se sposati all'estero) abbiano trascritto nel Comune l'atto di matrimonio;

  • non abbiano figli, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 o che non siano economicamente non autosufficienti, nati dalla loro unione.

L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (es. l’uso della casa coniugale, la divisione di denaro o la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum), la gestione di beni mobili o immobili): in questi casi, infatti, è necessario rivolgersi al Tribunale oppure ad un avvocato (negoziazione assistita ex art. 6 L. 162/2014) o infine ad un Notaio (solo per la parte patrimoniale).Nell'accordo potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

MODALITÀ

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile devono prendere un appuntamento (vedi riquadro sottostante) con l’Ufficiale di Stato Civile.

I coniugi devono presentarsi all’appuntamento e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia, che non può tuttavia sostituire la parte rappresentata.

  • Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi; dichiarazione sostitutiva

È indispensabile che i coniugi comunichino il luogo e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'Ufficio di Stato Civile del Comune.

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi; dichiarazione sostitutiva i; eventuale copia sentenza separazione


 

CONFERMA DELL'ACCORDO

Per dare validità all'accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto) per confermarlo.

L'Ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell'accordo, la quale non potrà essere modificata per alcun motivo.

  • La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato.

In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

MODIFICA DEGLI ACCORDI

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione dell’assegno periodico;

  • revoca dell’assegno periodico;

  • revisione quantitativa dell’assegno periodico.

Sarà anche in tale caso necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile.

COSTI

È previsto il versamento di un diritto fisso di € 16,00

VEDI MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONIUGI 


 


 

Per fissare l'appuntamento (DIVORZI/SEPARAZIONI presso il Comune),

contattare l'UFFICIO DELLO STATO CIVILE:


 

Tel. 0429/786936

(dal Lun al Ven dalle ore 9,00 alle ore 12,30)

mail: demografici@comune.monselice.padova.it


 

Referente: TEVERE Dr.ssa Valeria


 

Modelli

Negoziazione assistita Art. 6

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Dichiarazione sostitutiva Coniugi Art. 12 (PDF)

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Dichiarazione sostitutiva Coniugi Art. 12 (DOC)

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