Gli assegnatari di alloggi ERP possono ospitare temporaneamente persone che non fanno parte del nucleo familiare per un periodo massimo pari a 30 giorni. L'assegnatario o un componente del nucleo familiare devono comunicare la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare entro 72 ore dal loro arrivo presso l'alloggio (Legge regionale 03/11/2017, n. 39).
L'ospitalità superiore a trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno, è autorizzata dall'ente proprietario previa verifica dell'assenza di morosità o dell'assenza di condizioni di sovraffollamento dell'alloggio. L'ospitalità può essere prorogata oltre i due anni solo in caso di obbiettive esigenze di assistenza, anche prestata sulla base di rapporto lavorativo, fino al secondo grado di parentela o affinità, o giustifica da altro valido motivo.
L'ospitalità temporanea di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario si attuano secondo quanto disposto dal Regolamento regionale 10/08/2018, n. 4.
Documentazione da allegare:
- Copia del documento d'identità,
- Copia del documento d'identità del soggetto ospitato o coabitante,
- Copia del permesso di soggiorno (eventuale),
- Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente della persona ospitata in caso di ospitalità superiore ai 30 giorni.